Dal 3 settembre, per esercitare l’attività, i Compro Oro devono obbligatoriamente iscriversi al Registro degli Operatori Compro Oro
L’
art.3 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 92 ha disciplinato le attività di
Compro Oro istituendo un apposito Registro,
tenuto e gestito dall’
OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).
Tracciabilità e prevenzione
Il decreto legislativo dispone gli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti. Il fine è di garantire la
tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati, oltre a prevenire il
riciclaggio di denaro e il reimpiego in
proventi di attività illecite.
Chi può esercitare l’attività
Fino al 2 ottobre, i Compro Oro già in attività potevano far domanda all’OAM di iscrizione al Registro e continuare la propria attività. Dal 3 ottobre, chi non ha presentato istanza di iscrizione ha l’obbligo di interrompere la propria attività. Dovrà pertanto fare domanda e attendere il parere favorevole dell’OAM per riprendere l’attività di Compro Oro. Chi svolge l’attività di Compro Oro senza iscriversi al Registro è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la una multa fino a 10.000 euro.
Come iscriversi al Registro dei Compro Oro
É necessario disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e iscriversi al
portale dell’OAM. La richiesta di iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il servizio “iscrizione”, presente nella propria Area privata. Le richieste pervenute attraverso altre modalità non sono prese in considerazione. L’iscrizione al Registro prevede un contributo, definito dalla
Circolare OAM 30/18.
Perché il Registro degli Operatori Compro Oro
Il Registro si è reso necessario per
dare un ordine al settore. La legge 7/2000 ha istituito un regime speciale IVA applicabile al commercio dell’oro. La legge definisce la figura dell’operatore professionale in oro, dando una definizione di
oro da investimento e disciplinandone il mercato. Solo chi è iscritto nell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro tenuto da Banca d’Italia può commercializzare l’
oro da investimento in via professionale. Nel 2010, la Banca d’Italia emana una circolare in cui precisa le attività che i Compro Oro non devono svolgere se non iscritti all’Elenco, essendo in violazione della legge 7/2000. Si chiarisce che i Compro Oro
non possono consegnare ad una fonderia il proprio oro per le cosiddette lavorazioni finalizzate all’ottenimento del puro contenuto nella gioielleria e poi rivendere l’oro puro ottenuto.