Il D.Lgs. 92/2017 prevede, ma non specifica, le sanzioni nella violazione all’uso del contate nella compravendita di oro da applicare ai compro oro.
Nell’attività di compravendita, i compro oro sono obbligati a seguire quanto prescritto dalle norme di legge in materia di antiriciclaggio. Quando l’importo è pari o superiore a 500 euro, l’obbligo è di non accettare soldi contanti. Bisogna dunque garantire la tracciabilità del denaro. Quali sono le sanzioni per la violazione del limite al contante nel commercio di oggetti preziosi?
Cosa dice l’articolo 4 del D.Lgs 92/2017
Il D.Lgs. 92/2017 “Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro” dispone all’art 4, comma 2 che “le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione medesima e la sua univoca riconducibilià al disponente”. Per i compro oro “l’utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l’acquisto o la vendita dell’oggetto prezioso usato siano effettuati con un’unica operazione o con più operazioni frazionate”.
Quali sono le sanzioni?
Il D.Lgs. 92/2017 ha una lacuna. Se l’articolo 4 evidenzia l’obbligo dei compro oro di non accettare contanti da 500 euro in su, l’articolo 10 “Sanzioni” non prevede quale siano le conseguenze per l’inosservanza. È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro per i compro oro che omettono di identificare il cliente. Il decreto legislativo non dice espressamente, perciò, cosa comporta la violazione del limite all’uso del contate nelle operazioni di commercio di oggetti preziosi usati.
Il parere della Commissione Finanze della Camera dei Deputati
In merito alla questione, la Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha dato un suo parere. Ha concluso che la sanzione amministrativa pecuniaria contenuta nell’art. 10, comma 1, si applichi alla violazione sia dell’obbligo di identificazione del cliente, sia del divieto di compiere operazioni di compro oro in contanti per importi superiori a 500 euro.
Cosa prevede l’articolo 10 del D.Lgs 92/2017
L’articolo 10 prevede per i compro oro una sanzione da 1.000 a 10.000 euro, nel caso di violazione dell’obbligo di conservazione dei documenti redatti e acquisiti. Nel caso di mancata o tardiva Segnalazione dell’Operazione Sospetta, la sanzione varia da 5.000 a 50.000 euro. La Commissione Finanze ha suggerito al Governo di modificare l’articolo 10, ma anch’essa non ha chiarito completamente quale sia la sanzione prevista nella violazione dell’utilizzo del contante per importo pari o superiore al limite di 500 euro.